Contratti di licenza: se una parte non sostiene la propria quota di spese pubblicitarie deve restituire gli importi versati a tale titolo dall’altra. marcantonio-demo 20 Luglio 2023

Contratti di licenza: se una parte non sostiene la propria quota di spese pubblicitarie deve restituire gli importi versati a tale titolo dall’altra.

Una recente decisione della Suprema Corte (13889/2023), pronunciandosi su una complessa controversia fondata su di un contratto di licenza di marchio, ha stabilito, fra l’altro, che se una parte (in quel caso il licenziante) non sostiene le spese pubblicitarie per il supporto del marchio licenziato – così come poste a suo carico dal contratto – l’altra parte (licenziatario) ha diritto, fra l’altro, alla restituzione degli importi che, a tale titolo, aveva versato al licenziate, anche se il contratto lasciava piena discrezionalità a quest’ultimo in ordine all’utilizzo degli importi versati dal licenziatario, escludendo altresì, in proposito, l’obbligo di rendiconto.

A quanto risulta a questa Newsletter, è la prima volta che la Suprema Corte si pronuncia in tal senso – sul punto specifico. La decisione è quindi interessante perché fornisce uno strumento importante al contraente adempiente, al di là della sanzione del risarcimento del danno, sempre molto difficile da quantificare.