In questo articolo verranno analizzati i requisiti di tutela del design europeo non registrato alla luce della recente giurisprudenza e della riforma del Regolamento UE 2024/2822, illustrando implicazioni pratiche e strategie di protezione utili per le imprese dei settori moda, design e creatività.
Indice:
- La tutela del design europeo non registrato e i requisiti fondamentali
- La sentenza del Tribunale di Brescia
- Conseguenze per le imprese e strategie di protezione
La tutela del design europeo non registrato e i requisiti fondamentali
Il Regolamento UE 2024/2822 ha confermato che il design europeo non registrato gode di una protezione automatica, valida tre anni dalla prima divulgazione pubblica all’interno dell’UE ed è azionabile solo nei confronti dei successivi design sostanzialmente identici.
Esso, inoltre, deve soddisfare i requisiti della novità e del carattere individuale, proprio come avviene per il design registrato. In particolare:
- il requisito della novità richiede che un modello non risulti identico, né diverso solo per dettagli irrilevanti, rispetto a quanto già in precedenza divulgato
- il carattere individuale implica che tale modello susciti negli utilizzatori informati del settore un’impressione generale sostanzialmente diversa da quanto diffuso in precedenza.
La sentenza del Tribunale di Brescia
Questi principi sono stati confermati dal Tribunale di Brescia con la sentenza n. 1884/2025 del 7 maggio 2025, in una controversia tra due imprese della moda.
Nella fattispecie la società attrice sosteneva che il concorrente avesse commercializzato una giacca che costituiva una pedissequa imitazione del proprio design europeo non registrato. Il Tribunale ha però respinto la domanda, ritenendo che le caratteristiche invocate (taglio, tasche, forma delle pattine e tipo di tessuto) fossero elementi comuni a molti capi già presenti sul mercato e che mancassero quindi elementi dotati di reale originalità e carattere distintivo.
In assenza di tali requisiti, il modello di giacca non poteva quindi godere della tutela riservata ai disegni dell’Unione Europea non registrati.
Conseguenze per le imprese e strategie di protezione
La decisione ribadisce un principio chiave: la tutela del design europeo non registrato è fragile e limitata per i seguenti motivi:
- La protezione dura solo tre anni dalla prima divulgazione pubblica – contro i 25 del design registrato;
- Bisogna dimostrare che il modello sia effettivamente nuovo e riconoscibile rispetto agli altri presenti sul mercato;
- Il design risulta protetto unicamente rispetto ad altri modelli sostanzialmente identici.
Per questo motivo, il design non registrato viene usato di solito come strumento residuale, quando sono scaduti o non sono stati attivati in tempo i termini per la registrazione.
Per assicurare una protezione più solida, estesa e duratura del proprio design, è infatti sempre consigliabile procedere alla richiesta di registrazione presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO).
È importante, inoltre, effettuare, con il supporto di professionisti esperti, un esame preliminare degli aspetti che possono essere considerati nuovi e dotati di carattere individuale, per poi evidenziarli. Si potrà così ottenere, con procedure molto rapide e poco costose, un titolo di proprietà industriale, con durata certa (fino a 25 anni) da utilizzare con maggiore efficacia in eventuali controversie.
Per concludere, una corretta pianificazione della tutela del design permette alle imprese di difendere i propri investimenti creativi e di valorizzare con efficacia i propri segni distintivi nel mercato europeo.